Art. 142. La Commissione permanente di vigilanza: 1° da' parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 2° verifica le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; 3° controlla con frequenza se vengono osservate le norme o le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti. Per l'esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, la Commissione delega il podesta' del comune nel quale trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.