(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 142)
                              Art. 142. 
 
  La Commissione permanente di vigilanza: 
 
  1° da' parere sui progetti di nuovi teatri e  di  altri  locali  di
pubblico  spettacolo,  o  di  sostanziali  modificazioni   a   quelli
esistenti; 
 
  2° verifica le condizioni di solidita', di sicurezza  e  di  igiene
dei  locali  stessi  ed  indica  le  misure  e  le  cautele  ritenute
necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli
infortuni; 
 
  3° controlla con frequenza se  vengono  osservate  le  norme  o  le
cautele  imposte;   se   i   meccanismi   di   sicurezza   funzionino
regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti. 
 
  Per l'esercizio di  questo  controllo  fuori  del  capoluogo  della
provincia, la Commissione delega il podesta'  del  comune  nel  quale
trovasi il locale da visitare, l'ufficiale sanitario e il  comandante
dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.