(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 143)
                              Art. 143. 
 
  Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di  un
teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve  essere  presentato
al Prefetto per l'approvazione. 
 
  Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e  osservate
le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV,  n.  419,  e  10
settembre 1936-XIV, n. 1916.