(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 144)
                              Art. 144. 
 
  Sono a carico  del  conduttore  del  locale  destinato  a  pubblico
spettacolo le spese  per  la  prima  ispezione  e  per  le  eventuali
ispezioni straordinarie richieste dall'autorita' o dall'interessato. 
 
  Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della Commissione per la
vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 142,  n.  3  del  presente
regolamento.