Art. 146. Il prefetto ha diritto ad un palco. Il palco da assegnarsi, a termini dello art. 81 della legge all'autorita' di P. S. deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Puo' prendervi posto anche l'ufficiale dei CC. RR. di servizio. Deve altresi' essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327. In mancanza di palchi, il Prefetto, l'autorita' di P. S. l'ufficiale dei CC. RR. di servizio, nonche' i su cennati funzionari del Ministero della Cultura popolare, hanno diritto ad un posto distinto. Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonche' i funzionari del Ministero della cultura popolare appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.