(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 146)
                              Art. 146. 
 
  Il prefetto ha diritto ad un palco. 
 
  Il palco da  assegnarsi,  a  termini  dello  art.  81  della  legge
all'autorita'  di  P.  S.  deve  essere  in  prima  fila  e  prossimo
all'ingresso del palcoscenico. Puo' prendervi posto anche l'ufficiale
dei CC. RR. di servizio. 
 
  Deve altresi' essere messo un palco a disposizione  dei  funzionari
del Ministero della cultura popolare che si recano in  provincia  per
ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera  di  riconoscimento
rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare
a norma del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327. 
 
  In  mancanza  di  palchi,  il  Prefetto,  l'autorita'  di   P.   S.
l'ufficiale dei CC. RR. di servizio, nonche' i su cennati  funzionari
del Ministero della Cultura  popolare,  hanno  diritto  ad  un  posto
distinto. 
 
  Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonche'  i
funzionari  del  Ministero  della  cultura   popolare   appositamente
incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale,  hanno  diritto
di  assistere  alla  prova  generale  delle  opere   destinate   alla
rappresentazione pubblica.