(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 147)
                              Art. 147. 
 
  Hanno  ingresso  libero  ai  locali  di  pubblico  spettacolo   gli
ufficiali e gli agenti di P. S. che vi sono comandati di servizio e i
membri della Commissione di vigilanza teatrale,  muniti  di  apposita
tessera rilasciata dal Prefetto, nonche' i funzionari  del  Ministero
della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad
apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.