(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 149)
                              Art. 149. 
 
  Per gli effetti di cui all'art. 83 della  legge,  e'  richiesto  il
consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni
comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare voce,  o  con
qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.