(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  Quando  la  legge  prescrive,  per  determinati   atti,   l'obbligo
dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono  essere  presentati
per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge  sul
bollo. 
 
  L'autorita' competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con
l'annotazione del provvedimento, e conserva  l'altro  negli  atti  di
ufficio.