Art. 150. L'autorita' locale di P. S. puo' rifiutare il rilascio della licenza di cui all'art. 113 della legge, per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione. Ogni mutamento nello spettacolo gia' annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorita' di P. S. Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili. Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorita' competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione. L'autorita' stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudelta' anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici o medianici, ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.