(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 150)
                              Art. 150. 
 
  L'autorita' locale di  P.  S.  puo'  rifiutare  il  rilascio  della
licenza  di  cui  all'art.  113  della  legge,  per  l'affissione  di
manifesti relativi a spettacoli  o  trattenimenti  pubblici,  fino  a
quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione. 
 
  Ogni mutamento nello spettacolo gia' annunziato  al  pubblico,  che
formi  oggetto  di  un  nuovo  manifesto,  deve   essere   sottoposto
all'approvazione dell'autorita' di P. S. 
 
  Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art.  113  della
legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli  pubblici,  anche  la
esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene,  o  di
ritratti di artisti e simili. 
 
  Per  l'affissione  e  distribuzione  di   manifesti,   stampati   o
manoscritti,   relativi   alle   rappresentazioni   cinematografiche,
l'autorita' competente deve accertare che nei  manifesti  concernenti
spettacoli, da cui, per decisione  della  commissione  di  revisione,
debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo  chiaro
e ben visibile, annunciata tale esclusione. 
 
  L'autorita' stessa deve anche accertare che i manifesti relativi  a
rappresentazioni  cinematografiche   non   riproducano   scene   che,
distaccate dal film,  possano  essere  considerate  ripugnanti  o  di
crudelta' anche se a danno di animali, oppure di  delitti  e  suicidi
impressionanti, di operazioni chirurgiche e di  fenomeni  ipnotici  o
medianici, ed in genere scene che  possano  essere  di  incentivo  al
delitto.