(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 151)
Art. 151.
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85
della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi
aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o
strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o
pericolose; di molestare le persone, nonche' l'obbligo di togliersi
la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S.
I progetti di mascherate collettive od allegoriche devono essere
preventivamente approvati dall'autorita' di P. S.