(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 151)
                              Art. 151. 
 
  Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di  cui  all'art.  85
della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri  luoghi
aperti al pubblico, sono comprese:  il  divieto  di  portare  armi  o
strumenti  atti  ad  offendere;  di  gettare  materie  imbrattanti  o
pericolose; di molestare le persone, nonche' l'obbligo  di  togliersi
la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di P. S. 
 
  I progetti di mascherate collettive od  allegoriche  devono  essere
preventivamente approvati dall'autorita' di P. S.