(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 155)
                              Art. 155. 
 
  Per  l'esercizio  di  stabilimenti  sottoposti  ad   autorizzazione
dell'autorita' sanitaria, non e'  necessaria  la  licenza  prescritta
dall'art. 86 della legge. 
 
  Sono  stabilimenti  sottoposti  ad  autorizzazione   dell'autorita'
sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico. 
 
  Per gli  stabilimenti  di  bagni  non  soggetti  ad  autorizzazione
dell'autorita' sanitaria la concessione della licenza, da  parte  del
Questore,  e'  subordinata  all'accertamento  delle   condizioni   di
solidita'  e  di  sicurezza  dell'edificio,   da   farsi,   a   spese
dell'interessato, da persona  tecnica  incaricata  dall'autorita'  di
pubblica  sicurezza,  salvo  l'accertamento  delle  buone  condizioni
igieniche, da farsi dall'autorita' sanitaria competente.