Art. 155. Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria, non e' necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge. Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico. Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, e' subordinata all'accertamento delle condizioni di solidita' e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorita' di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorita' sanitaria competente.