(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 156)
Art. 156.
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di
provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che
saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorita' di pubblica
sicurezza di concerto con l'autorita' sanitaria.