(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 156)
                              Art. 156. 
 
  L'esercente  di  stabilimenti  di  bagni  pubblici  ha  obbligo  di
provvedere al servizio di  pronto  soccorso,  secondo  le  norme  che
saranno prescritte, nei  singoli  casi,  dall'autorita'  di  pubblica
sicurezza di concerto con l'autorita' sanitaria.