Art. 157. Gli esercenti pubblici indicati nell'art. 86 della legge non sono soggetti alla speciale licenza, prescritta dall'art. del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-IV, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, fermo restando l'obbligo, del versamento della cauzione. Per gli esercizi diversi da quelli in cui si spacciano al minuto bevande alcoliche, il Questore, nel rilasciare la licenza, terra' presente il disposto dell'art. 3, n. 2 del citato decreto, e potra' revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5.