(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 157)
                              Art. 157. 
 
  Gli esercenti pubblici indicati nell'art. 86 della legge  non  sono
soggetti  alla  speciale  licenza,  prescritta   dall'art.   del   R.
decreto-legge 16 dicembre 1926-IV,  n.  2174,  sulla  disciplina  del
commercio di vendita  al  pubblico,  fermo  restando  l'obbligo,  del
versamento della cauzione. 
 
  Per gli esercizi diversi da quelli in cui si  spacciano  al  minuto
bevande alcoliche, il Questore, nel  rilasciare  la  licenza,  terra'
presente il disposto dell'art. 3, n. 2 del citato decreto,  e  potra'
revocarla nei casi previsti dal successivo art. 5.