(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 158)
                              Art. 158. 
 
  Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente,  i  noleggiatori
di autoveicoli con conducente e  di  biciclette  sono  soggetti  alla
disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi  i  noleggiatori
di  autoveicoli  proprietari  di  una  sola  macchina  che  conducono
personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del  certificato
di iscrizione di cui all'articolo 121 della legge.