Art. 159. Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. L'autorizzazione e' in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualita'.