(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 159)
                              Art. 159. 
 
  Gli enti collettivi e i circoli  privati  autorizzati  alla  minuta
vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini  dell'art.  86
della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza  bisogno
di altra licenza. 
 
  L'autorizzazione e' in ogni caso rilasciata a chi abbia  la  legale
rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualita'.