(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  In tutti i casi in cui  la  legge  prescrive,  per  l'esercizio  di
determinate attivita'  soggette  ad  autorizzazioni  di  polizia,  la
tenuta  di  speciali  registri,  questi  devono  essere   debitamente
bollati, a norma di legge,  in  ogni  foglio,  numerati  e,  ad  ogni
pagina, vidimati dall'autorita' di P. S. che attesta del numero delle
pagine nell'ultima di esse. 
 
  I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli  ufficiali
e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e  la  firma  ogni
qualvolta procedono al loro esame.