Art. 16. In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di P. S. che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.