(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 160)
                              Art. 160. 
 
  Non e' considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi
dell'art. 87 della  legge,  quella  che  si  compie  dagli  esercenti
autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni  ferroviarie  e  nei
porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle  navi,
negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle  stazioni  delle
funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al  momento
dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.