(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 161)
                              Art. 161. 
 
  La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle  regate,
nei giuochi di palla o  pallone  o  in  altre  simili  gare,  di  cui
all'art. 88 della legge, e' subordinata  all'approvazione,  da  parte
del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono  tenersi
affisse in pubblico  in  modo  da  essere  facilmente  consultate  da
chiunque vi abbia interesse. 
 
  Ogni  infrazione  alle  norme  stesse,  ancorche'  dovuta  a   sola
negligenza del concessionario, puo' dar luogo a revoca della licenza.