(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 162)
                              Art. 162. 
 
  Per ottenere  l'autorizzazione  speciale  del  Prefetto  prescritta
dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere  gia'
munito della licenza di esercizio. 
 
  Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la  licenza
e' rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.