(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 163)
                              Art. 163. 
 
  La  Commissione  provinciale,  di  cui  all'art.  91  della   legge
composta: 
 
  a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede; 
 
  b) di un consigliere di prefettura; 
 
  c)  di  un  membro  designato  dal  Consiglio   provinciale   delle
corporazioni; 
 
  d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanita'; 
 
  e) del medico provinciale; 
 
  f) di un rappresentante degli  esercenti  designato  dai  Sindacati
locali riconosciuti; 
 
  g) dl un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a
commissario; 
 
  h) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo. 
 
  Un funzionario di pubblica sicurezza od un  impiegato  di  polizia,
esercita le funzioni di segretario della Commissione. 
 
  Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle  lettere  a)  ed
e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati,  purche'
nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a piu'
della meta' delle sedute o non siano mancati, per qualsiasi causa,  a
piu' della meta' delle sedute o non siano mancati, senza giustificato
motivo, a tre sedute consecutive. 
 
  Per la legalita' dell'adunanza e' necessario l'intervento di almeno
tre membri, del quali uno sia  il  medico  provinciale  o  il  membro
designato dal Consiglio provinciale di sanita'. 
 
  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e,  in  caso  di
parita' di voti, prevale quello del presidente.