(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 164)
                              Art. 164. 
 
  La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di  ciascun  anno  e
ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessita'. 
 
  In ogni caso la Commissione deve deliberare entro  due  mesi  dalla
presentazione delle singole domande.