(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 164)
Art. 164.
La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e
ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessita'.
In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla
presentazione delle singole domande.