(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 165)
                              Art. 165. 
 
  Per  l'esecuzione  dell'art.  95  della   legge,   la   Commissione
provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione
residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo
censimento, e  il  numero  degli  esercizi  rispettivamente  in  essi
esistenti, dichiara se, nel Comune  o  nella  frazione,  il  rapporto
stabilito dalla legge sia o non  superato,  tanto  per  gli  esercizi
contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli  di
cui al secondo comma dell'articolo stesso, o conseguentemente  indica
quanti esercizi degli uni e degli altri siano in  piu'  del  rapporto
ovvero quanti altri possono aprirsene. 
 
  Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna  un  esercizio
anche al numero di abitanti inferiore a 400 o  rispettivamente  1000,
ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui. 
 
  Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, dove non  esistono  esercizi
pubblici,  puo'  essere  autorizzata  l'apertura  di   un   esercizio
pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti. 
 
  Il Questore deve comunicare alla Commissione, nel mese di  dicembre
di ogni anno, l'elenco  di  tutti  gli  esercizi  che  effettivamente
esistono in ogni Comune o frazione  di  Comune,  con  la  indicazione
della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.