(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 166)
                              Art. 166. 
 
  Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, nei quali siano  superati  i
rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art.  95  della
legge, non puo' essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di
altri esercizi. 
 
  Si considera come nuova licenza quella  richiesta  da  persona  che
voglia aprire un nuovo  esercizio,  oppure  trasferire  un  esercizio
esistente da una ad altra frazione dello  stesso  Comune,  ovvero  da
persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente  licenza,
domandi successivamente di riattivare l'esercizio.