(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 167)
                              Art. 167. 
 
  Per il trasferimento di un esercizio  pubblico,  da  uno  ad  altro
locale nella stessa frazione o nello  stesso  Comune  non  diviso  in
frazioni,  e'  necessario  l'assenso  del  Questore;  nel  caso   che
l'esercente  sia  altresi'   munito   dell'autorizzazione   stabilita
dall'art. 89 della legge, l'assenso e' dato dal Prefetto. In entrambi
i casi deve essere sentito il parere  della  Commissione  provinciale
contro l'alcolismo. 
 
  Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella
specie dell'esercizio  o  di  ampliamenti  o  di  trasformazioni  nei
locali. 
 
  L'assenso puo' essere accordato soltanto in seguito a verifica  dei
locali da parte dell'ufficiale sanitario e  puo'  essere  negato  per
ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero  qualora
il trasferimento o le trasformazioni  proposte  possano  favorire  la
diffusione dell'alcolismo. 
 
  L'autorita' competente ha facolta'  di  sospendere  o  revocare  la
licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza  l'assenso  ovvero
contro il divieto dell'autorita' stessa, trasferisca  o  trasformi  i
locali dell'esercizio, restando salva, in ogni  caso,  l'applicazione
delle pene incorse.