Art. 167. Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, e' necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresi' munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge, l'assenso e' dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della Commissione provinciale contro l'alcolismo. Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali. L'assenso puo' essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e puo' essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo. L'autorita' competente ha facolta' di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorita' stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.