Art. 168. A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni. Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, puo' riconoscerla come frazione, purche' si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.