(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 168)
                              Art. 168. 
 
  A tutti gli effetti della  legge  e  del  presente  regolamento  si
considerano frazioni quelle indicate  come  tali  dal  censimento  ed
anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni. 
 
  Nel  caso  in  cui  un  gruppo  di  popolazione  non  sia  indicato
separatamente nel censimento, la Commissione, in base  a  documentata
istanza, puo' riconoscerla come frazione, purche' si trovi isolato  o
lontano da altro centro abitato.