(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 169)
                              Art. 169. 
 
  Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 95 della legge: 
 
  a) gli alberghi, le locande e le  pensioni,  a  condizione  che  la
somministrazione delle bevande  alcoliche  di  qualsiasi  genere  sia
fatta di regola a chi vi alloggia; 
 
  b) gli esercizi pubblici annessi ai  teatri,  purche'  non  vi  sia
obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto  dall'interno  e
durante  lo  spettacolo  e  purche'  rimanga   esclusa   la   vendita
all'esterno. 
 
  Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi  annessi
alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici. 
 
  c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai  porti
di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle  stazioni
delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno; 
 
  d) i pubblici esercizi da  aprirsi  nelle  stazioni  ferroviarie  o
tramviarie isolate o lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni
siano riconosciute dalla Commissione provinciale; 
 
  e) i pubblici esercizi  temporanei  indicati  nell'art.  103  della
legge.