Art. 169. Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 95 della legge: a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia; b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purche' non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purche' rimanga esclusa la vendita all'esterno. Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici. c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno; d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie o tramviarie isolate o lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale; e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell'art. 103 della legge.