Art. 17. L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servigi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identita' personale, mediante l'esibizione della carta di identita', riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti. Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorita' di P. S. dei luoghi donde e' partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.