(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  L'obbligo,  imposto  dalla  legge  a  chi  richiede  l'acquisto  di
determinate  merci  o  la  prestazione  di  determinati  servigi,  di
dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identita'
personale, mediante l'esibizione della carta di  identita',  riguarda
le  operazioni  che  si  svolgono  con  l'intervento  personale   dei
committenti. 
 
  Degli affari che vengono trattati  per  corrispondenza,  deve,  dal
commissionario, essere dato immediato avviso alle autorita' di P.  S.
dei luoghi donde e' partita la commissione  e  dove  si  spedisce  la
merce, quando il committente non sia conosciuto.