(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 170)
                              Art. 170. 
 
  Nell'esprimere il  proprio  voto  sulle  domande  di  esercizio  di
vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie,
la Commissione deve tener  conto  della  natura  dell'esercizio,  del
genere  della  clientela  che  possa  frequentarlo,  del   grado   di
diffusione dell'alcolismo e delle condizioni  sociali,  morali  e  di
pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel  quartiere  della
citta' in cui l'esercizio stesso e' situato o si chiede di aprirlo  o
trasferirlo.