Art. 170. Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della citta' in cui l'esercizio stesso e' situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.