Art. 171. Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti. La Commissione provinciale puo' stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.