(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 171)
                              Art. 171. 
 
  Per  l'esecuzione  dell'art.  98  della   legge,   la   Commissione
provinciale determina le distanze, nel caso di concessione  di  nuove
licenze, di trasferimento  di  esercizi  esistenti,  di  apertura  di
ingressi  in  caso  di  ampliamento  o  di   modifica   di   esercizi
preesistenti. 
 
  La Commissione provinciale puo' stabilire distanze maggiori per gli
esercizi in cui  si  vendono  bevande  con  un  contenuto  di  alcole
superiore al 21 per cento del volume.