(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 172)
                              Art. 172. 
 
  La domanda  per  ottenere  l'autorizzazione  del  Prefetto  per  la
anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi
pubblici deve essere motivata. 
 
  Ove il Prefetto accolga la domanda, deve  indicare  in  quali  ore,
entro i limiti dell'anticipazione  o  della  protrazione  di  orario,
debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande  alcoliche
di cui all'art. 89 della legge.