Art. 173. Nell'interesse pubblico, l'autorita' competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facolta' di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Durante il prolungamento dell'orario non e' consentito l'esercizio dei giuochi, ancorche' sia stata conseguita la relativa licenza.