(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 173)
                              Art. 173. 
 
  Nell'interesse pubblico, l'autorita' competente a fissare gli orari
dei pubblici esercizi, ha facolta' di consentire, eccezionalmente, il
prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte,
tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. 
 
  Durante il prolungamento dell'orario non e' consentito  l'esercizio
dei giuochi, ancorche' sia stata conseguita la relativa licenza.