(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 174)
                              Art. 174. 
 
  Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente
regolamento, gli  esercizi  pubblici  sono  distinti  nelle  seguenti
categorie: 
 
  a) alberghi, pensioni e locande; 
 
  b) dormitori privati; 
 
  c) ristoranti e trattorie; 
 
  d) caffe' e bars; 
 
  e) osterie e osterie con cucina; 
 
  f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo  sul
posto; 
 
  g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti; 
 
  h) alberghi diurni e bagni pubblici; 
 
  i) rimesse di autoveicoli,  di  vetture,  locali  di  stallaggio  o
simili; 
 
  l)  noleggi  di  autoveicoli  senza  conducente,  di  motocicli   e
biciclette.