Art. 174. Agli effetti degli articoli 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie: a) alberghi, pensioni e locande; b) dormitori privati; c) ristoranti e trattorie; d) caffe' e bars; e) osterie e osterie con cucina; f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto; g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti; h) alberghi diurni e bagni pubblici; i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili; l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.