(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 175)
                              Art. 175. 
 
  In tutti i casi in cui la Commissione provinciale,  provvedendo  su
richiesta   di   privati,   ritenga   indispensabile   procedere   ad
accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte
richiedente. 
 
  Di  regola,  i  sopraluoghi  sono  eseguiti  da  un  membro   della
Commissione a cio' appositamente designato  di  volta  in  volta  dal
presidente.