Art. 176. Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a due terzi di litro per le altre. Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.