(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 176)
                              Art. 176. 
 
  Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita  al
minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo
le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori  del  locale  di
vendita, purche' la quantita' contenuta nei  singoli  recipienti  non
sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcoliche di cui  all'art.
89 della legge, ed a due terzi di litro per le altre. 
 
  Per le bevande non alcoliche,  e'  considerata  vendita  al  minuto
esclusivamente quella congiunta al consumo.