(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 177)
Art. 177.
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole
superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte
al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto
della vendita al minuto.