(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 177)
                              Art. 177. 
 
  Si considerano bevande alcoliche  aventi  un  contenuto  in  alcole
superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte
al disotto di tale limite  mediante  diluizione  e  miscela  all'atto
della vendita al minuto.