Art. 178. Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purche' le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; ne' alle farmacie, purche' la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.