(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 178)
                              Art. 178. 
 
  Il divieto di vendita nei  giorni  festivi  delle  bevande  di  cui
all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e
alle pensioni, purche' le somministrazioni siano fatte, di regola,  a
persone che vi alloggiano e in locali non  aperti  al  pubblico;  ne'
alle farmacie, purche' la vendita sia fatta come somministrazione  di
medicinali, a norma delle disposizioni vigenti  sull'esercizio  delle
farmacie.