Art. 179. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nel pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta; « contiene alcole in quantita' superiore al 21 per cento del volume ».