(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 179)
                              Art. 179. 
 
  Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di
cui all'art. 89 della legge, che si trovano nel pubblici esercizi  di
vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile,  la
designazione del liquore,  con  la  scritta;  «  contiene  alcole  in
quantita' superiore al 21 per cento del volume ».