Art. 18. Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purche' alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri piu' appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni puo' dar luogo a revoca dell'autorizzazione.