(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o
interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia,
deve farsi uso della lingua italiana. 
 
  E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purche' alla  lingua
italiana sia dato il primo posto con caratteri piu' appariscenti. 
 
  L'inosservanza di queste  disposizioni  puo'  dar  luogo  a  revoca
dell'autorizzazione.