(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 180)
                              Art. 180. 
 
  I  pubblici   esercenti   debbono   tenere   esposte   nel   locale
dell'esercizio,  in  luogo  visibile  al  pubblico,  la   licenza   e
l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. 
 
  Hanno pure l'obbligo  di  tenere  in  luogo  visibile  al  pubblico
l'elenco delle bevande  alcoliche  indicato  nell'articolo  89  della
legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione
a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a  181  e
186 del presente regolamento.