Art. 180. I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicato nell'articolo 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.