(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 181)
Art. 181.
Non e' permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di
qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, ne' farne
vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.