(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 181)
                              Art. 181. 
 
  Non e'  permesso  somministrare  al  minuto  bevande  alcoliche  di
qualsiasi specie come prezzo di scommessa  o  di  giuoco,  ne'  farne
vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.