(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 182)
                              Art. 182. 
 
  Le autorita' di pubblica  sicurezza  e  sanitarie,  allo  scopo  di
accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere  hanno
sempre facolta' di far procedere al  prelevamento  dei  campioni  nei
modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. 
 
  Il prelevamento dei campioni e' limitato a due sole bottiglie,  che
contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della  bevanda  da
verificarsi e che devono essere consegnate all'autorita' richiedente. 
 
  Una di tali bottiglie e' inviata, per l'accertamento del  grado  di
alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei
vini o l'altra e' conservata ad eventuale disposizione dell'autorita'
giudiziaria. 
 
  I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.