Art. 182. Le autorita' di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facolta' di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il prelevamento dei campioni e' limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorita' richiedente. Una di tali bottiglie e' inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini o l'altra e' conservata ad eventuale disposizione dell'autorita' giudiziaria. I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.