(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 183)
                              Art. 183. 
 
  Gli ufficiali o  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria,  quando  lo
accertamento  delle  contravvenzioni  lo  richieda,   o   l'esercente
contesti la  natura  o  il  grado  alcolico  della  bevanda,  debbono
sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.