Art. 184. La denunzia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, 15 giorni prima dell'apertura insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito. La denunzia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di 15 giorni. Analogamente si procede per la denunzia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.