(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 184)
                              Art. 184. 
 
  La denunzia di apertura delle fabbriche o dei depositi  di  essenze
per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi  genere,  deve
essere  presentata  al  Prefetto,  per  iscritto,  15  giorni   prima
dell'apertura insieme con l'elenco delle  essenze  che  s'intende  di
fabbricare o di tenere in deposito. 
 
  La denunzia di chiusura delle fabbriche  o  dei  depositi  predetti
deve presentarsi, pure  per  iscritto,  al  Prefetto,  non  oltre  il
termine di 15 giorni. 
 
  Analogamente si  procede  per  la  denunzia  delle  variazioni  che
occorresse apportare all'elenco.