(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 186)
                              Art. 186. 
 
  Con la  chiusura  dei  pubblici  esercizi  all'ora  stabilita  deve
cessare  ogni  servizio  o   somministrazione   agli   avventori   ed
effettuarsi lo sgombero del locale.