(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 187)
                              Art. 187. 
 
  Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice  penale,  gli
esercenti non  possono,  senza  un  legittimo  motivo,  rifiutare  le
prestazioni  del  proprio  esercizio  a  chiunque  le  domandi  e  ne
corrisponda il prezzo.