(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 187)
Art. 187.
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli
esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le
prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne
corrisponda il prezzo.