(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 188)
                              Art. 188. 
 
  I minori degli  anni  diciotto  non  possono  essere  adibiti  alla
somministrazione  al  minuto  di  bevande  alcoliche  negli  esercizi
pubblici, anche se trattisi di  esercizi  nei  quali  la  vendita  al
minuto  o  il  consumo  delle  bevande  alcoliche   non   costituisca
prestazione unica od essenziale dell'esercizio. 
 
  Tale divieto  puo'  essere  esteso  dal  Prefetto  per  ragioni  di
moralita' e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi eta'. 
 
  Il divieto di cui al primo comma non si applica alla  moglie  e  ai
parenti ed affini non oltre il terzo grado  dell'esercente,  con  lui
conviventi ed a suo carico.