(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 188)
Art. 188.
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla
somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi
pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al
minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca
prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
Tale divieto puo' essere esteso dal Prefetto per ragioni di
moralita' e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi eta'.
Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai
parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui
conviventi ed a suo carico.