Art. 189. L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarra' chiuso. I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato. L'autorita' locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza. Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.