(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 189)
                              Art. 189. 
 
  L'avviso  di  cui  all'art.   99   della   legge   deve   contenere
l'indicazione del  periodo  di  tempo  in  cui  l'esercizio  rimarra'
chiuso. 
 
  I casi di forza maggiore che,  a  termini  dello  stesso  art.  99,
ultimo capoverso,  della  legge,  possono  giustificare  la  chiusura
temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono
essere comprovati dall'interessato. 
 
  L'autorita' locale di  P.  S.,  nel  mese  di  dicembre,  invia  al
questore le licenze ritirate a  termine  dell'art.  99  della  legge;
l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di  chiusura
temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di
cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il  Questore  o  il
Prefetto, secondo la rispettiva competenza. 
 
  Le licenze degli esercizi che  si  trovino  temporaneamente  chiusi
all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate  alla  data  della
riapertura.