(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 19)
                              Art. 19. 
 
  Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni  pubbliche
di  cui  e'  parola  nell'art.  18  della   legge,   deve   contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo  e  dell'oggetto  della
riunione; le generalita' e la firma dei promotori. 
 
  L'avviso deve pervenire al Questore  almeno  tre  giorni  prima  di
quello fissato per la riunione.