Art. 19. Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui e' parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalita' e la firma dei promotori. L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.