(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 190)
                              Art. 190. 
 
  Le licenze temporanee degli esercizi pubblici di cui  all'art.  103
della legge, devono contenere l'indicazione  della  loro  durata,  ed
essere ritirate alla loro scadenza.