Art. 191. Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purche' presenti preventivamente all'autorita' locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti: a) da quali fondi sia ricavato il vino; b) l'estensione dei medesimi; c) la quantita' media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita; d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto. L'autorita' locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita. Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.