(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 191)
                              Art. 191. 
 
  Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il  vino
dei  propri  fondi,  non  ha  bisogno  di  licenza  purche'  presenti
preventivamente all'autorita'  locale  di  P.  S.  una  dichiarazione
scritta dalla quale risulti: 
 
  a) da quali fondi sia ricavato il vino; 
 
  b) l'estensione dei medesimi; 
 
  c) la quantita' media  del  prodotto  annuo  o  la  parte  di  esso
destinata alla minuta vendita; 
 
  d) in quali locali di sua abitazione od annessi  ai  fondi  intenda
vendere il prodotto. 
 
  L'autorita' locale di P.  S.,  riconosciuta  la  sussistenza  delle
asserite condizioni, prende atto della  dichiarazione,  rilasciandone
ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita. 
 
  Alle  vendite  indicate  nel  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186  del
presente regolamento.