(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 192)
                              Art. 192. 
 
  Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati,
o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle  indicazioni  della
via e della casa, si deve specificare quante camere  e  quanti  letti
sono offerti in fitto, e,  qualora  si  tratti  di  appartamenti,  il
numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le
disposizioni della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111. 
 
  Ogni trasferimento ed ogni mutamento  nelle  condizioni  denunziate
nella prima  dichiarazione  devono  essere  notificate  all'autorita'
locale di P. S., che ne prende atto sulla dichiarazione.